Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro la regione Veneto, in persona del presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa recante "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti in materia", approvata dal Consiglio regionale della regione Veneto nella seduta del 10 ottobre 1996, comunicata al commissario del Governo il 16 ottobre 1996, rinviata a nuovo esame con atto in data 12 novembre 1996, riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 20-21 dicembre 1996 e comunicata il 27 dicembre 1996. (Art. 4, secondo comma). In ordine alla delibera legislativa indicata in epigrafe il rinvio governativo comunicato il 12 novembre 1996 aveva rilevato che: "l'art. 4, secondo comma, limita l'attivita' delle associazioni indicate al primo comma dello stesso articolo ai propri associati che risultino iscritti da non meno di due mesi, in contrasto con il principio comunitario di libera circolazione delle persone e dei servizi. Infatti i cittadini di altri paesi comunitari iscritti alle associazioni turistiche aventi sedi principali o distaccate all'estero, che non prevedono tale limitazione, una volta recatisi in Italia, non avrebbero la possibilita' di usufruire in loco dei servizi associativi qualora non fossero iscritti anteriormente al periodo richiesto. Cio' e' confermato da quanto previsto dal decreto legislativo n. 111/1995 che ha recepito la direttiva 90/314/CEE". Come risulta anche dalla relazione del consigliere relatore, presidente della sesta commissione consiliare, il consiglio regionale non ha condiviso le osservazioni del Governo e ha riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo gia' deliberato. Il Consiglio dei Ministri ha pertanto deliberato l'impugnazione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione dinanzi alla Corte costituzionale, che si propone con il seguente atto per i seguenti M o t i v i Violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione e degli artt. 59 e 60 del Trattato CEE. 1. - Nel disciplinare il settore delle agenzie di viaggi e turismo e degli altri organismi operanti nella materia, la delibera legislativa indicata in epigrafe prevede, all'art. 4 (primo comma) che le associazioni senza fini di lucro, operanti a livello nazionale con formale riconoscimento da parte degli organi centrali dello Stato, che perseguano lo scopo statutario prevalente di promuovere il turismo sociale e che abbiano sede operativa in almeno tre province del territorio regionale, siano iscritte a domanda in uno speciale elenco, tenuto, ai sensi del successivo art. 15, presso ciascuna provincia. Il secondo comma della disposizione prevede, poi, che: "le associazioni di cui al primo comma possono promuovere le proprie iniziative turistico-sociali e raccogliere adesioni solo entro l'ambito dei propri associati che risultino iscritti da non meno di due mesi". Su tale norma si sono incentrate le riserve del Governo, il quale ha osservato che essa era in contrasto con il principio comunitario di libera circolazione delle persone e dei servizi. 2. - Non vi e' dubbio, innanzi tutto, che lo svolgimento e la promozione delle iniziative turistico-sociali cui fa riferimento la disposizione in esame debbano considerarsi come servizi ai sensi dell'art. 60 del Trattato CEE, trattandosi di prestazioni fornite, normalmente, dietro retribuzione e, cioe', verso il pagamento di un corrispettivo economico (cfr., tra le tante, Corte di giustizia delle Comunita' europee, sentenza 31 gennaio 1984, in cause C-268/1982 e 26/1983 riunite - Luisi e Carbone, punto 9 della motivazione, e sentenza 27 settembre 1988, causa C-263/1986 - Humbel, punto 17). Tale qualificazione, del resto, fornisce alle attivita' predette la stessa legislazione statale: si consideri, ad esempio, il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 - emanato in attuazione della direttiva 90/314/CEE (tra i cui scopi vi e' espressamente anche quello di contribuire alla eliminazione degli ostacoli alla libera prestazione dei servizi: v. secondo e terzo "considerando") - il quale prevede che le associazioni predette possano svolgere, allo stesso modo e con le stesse modalita' delle agenzie di viaggio e di turismo, attivita' di organizzazione e vendita di viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso". 3. - Come e' noto, secondo l'interpretazione del Trattato fornita dalla pacifica e costante interpretazione della Corte di giustizia, la disciplina comunitaria della libera prestazione dei servizi e' fondata sia sul divieto di discriminazioni in base alla nazionalita', cui fa espresso riferimento l'art. 60, ultimo comma del Trattato, sia, piu' in generale, sul divieto di restrizioni comunque suscettibili di limitare l'esercizio di tale liberta' fondamentale tra gli Stati membri (v. ad es. sentenza 25 luglio 1991, causa C-76/1990 - Sager, punto 12; sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/1993 - Alpine Investments). La Corte ha inoltre precisato (sent. Luisi e Carbone cit., punto 10) che il carattere transfrontaliero della prestazione, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 59 del Trattato, ricorre sia nell'ipotesi di spostamento del prestatore di servizi, che si reca nello Stato membro in cui il destinatario e' stabilito, sia del destinatario che si reca nello Stato di stabilimento del prestatore. "Mentre il primo caso e' espressamente menzionato nell'art. 60, terzo comma, che ammette l'esercizio, a titolo temporaneo, dell'attivita' di prestatore di servizi nello Stato membro in cui la prestazione viene erogata, il secondo ne costituisce il necessario completamento che risponde allo scopo di liberalizzare ogni attivita' retribuita e non regolata dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali" (sent. e loc. ult. cit.) 4. - A quest'ultima ipotesi ha fatto, in modo meramente esemplificativo, riferimento il Governo nel provvedimento di rinvio, allorche' ha avuto riguardo alla situazione del cittadino di altro Stato membro che intenda fruire in Italia dei servizi turistici forniti da un'associazione senza scopo di lucro operante nella Regione Veneto, e richieda, percio', l'iscrizione a quest'ultima, per la prima volta, o perche' gia' iscritto ad analoga associazione avente sede principale o distaccata nello Stato di provenienza e, percio', in quanto tale, indotto a servirsi di prestazioni e di fornitori di natura analoga in Italia. E' evidente che, atteso il carattere provvisorio e limitato nel tempo del suo soggiorno nel Paese, il cittadino comunitario in questione non potrebbe praticamente fruire delle prestazioni suddette, ove non iscritto all'associazione fornitrice degli stessi anteriormente al periodo di due mesi previsto dalla norma della delibera regionale in discussione. Il che costituirebbe indubbiamente una indebita restrizione della libera prestazione dei servizi, in contrasto con gli artt. 59 e 60 del Trattato. 5. - Ma gli effetti della norma in questione capaci di incidere in senso restrittivo sulla predetta liberta' fondamentale non si esauriscono al caso esemplificativo indicato nel rinvio governativo ed appena riassunto. A tale riguardo si puo', infatti, segnalare l'ipotesi inversa a quella appena considerata, consistente nell'offerta dei servizi in esame da parte di associazione senza scopo di lucro, avente le caratteristiche contemplate dall'art. 4, primo comma, della delibera regionale, nei confronti di destinatari stabiliti in altri Stati membri. La Corte di giustizia ha, infatti, affermato che anche la semplice attivita' di offerta di servizi svolta da un prestatore stabilito in uno Stato membro dell'Unione europea ad un destinatario stabilito in altro Stato membro costituisce prestazione di servizi ai sensi dell'art. 59 del Trattato (sent. Alpine Investments, cit., punti 21 e 22 e, piu' in generale, che tale norma "non riguarda soltanto le prestazioni poste dallo Stato di destinazione, ma anche quelle poste dallo Stato di origine. Come la Corte ha piu' volte dichiarato, il diritto alla libera prestazione di servizi puo' essere fatto valere da un impresa nei confronti dello Stato in cui essa e' stabilita, quando i servizi sono forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato membro" (sent. Alpine Investments, cit., p. 30; sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/1993 - Corsica Ferries, p. 30; sentenza 14 luglio 1994, causa C-379/1993 - Peralta, p. 40; sentenza 5 ottobre 1994, causa C-381/1993 - Commissione/Francia, p. 14). Ed e' evidente che il vincolo temporale posto dalla regione nella disposizione censurata renderebbe oggettivamente piu' difficile ai potenziali acquirenti stabiliti in altri Stati membri la possibilita' di fruire dei servizi in questione, prestati dalle associazioni senza scopo di lucro operanti nella regione Veneto. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia quando sussiste una limitazione del tipo considerato essa e' atta a costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri, in quanto ostacola l'accesso al mercato dei servizi negli altri Stati membri. (Sent. Alpine Investments cit., punti 35 e 38). 6. - Si osserva, infine, che nella delibera regionale (pag. 3) si afferma espressamente che la regione, attraverso l'approvazione della normativa contestata dal Governo mira ad "equilibrare un mercato che altrimenti rischierebbe di essere turbato da fenomeni di concorrenza illecita". Tale esigenza non rientra in alcun modo tra i motivi imperativi di pubblico interesse che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (v. per tutte sent. Sager, cit. p. 15), consentirebbe restrizioni alla libera prestazione dei servizi del tipo considerato. Pertanto la restrizione che la regione intende introdurre non risulta assolutamente giustificata o giustificabile sotto il profilo del diritto comunitario. 7. - Ne consegue che, alla luce di principi esaminati, la norma considerata della delibera del Consiglio regionale della regione Veneto risulta chiaramente in contrasto con gli artt. 59 e 60 del Trattato, la cui violazione viene, con il presente ricorso, rilevata, e' appena il caso di precisarlo, come presupposto della violazione delle norme costituzionali (artt. 11 e 117 Cost.) che pongono allo Stato il proprio ordinamento a quello comunitario.